Associazione

Presidente : Mauro Bellamoli

Vice Presidente : Lorenzo Molinarolo 

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STATUTO dell’ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA di UTILITÀ SOCIALE (ONLUS) STELLA MATUTINA ONLUS, AVENTE la FORMA GIURIDICA di ASSOCIAZIONE

  1. 1 - Costituzione

É costituita l'Associazione denominata “STELLA MATUTINA ONLUS”- Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), di seguito detta Associazione.

L'Associazione:

  • non ha fini di lucro, è apolitica ed apartitica e, ispirandosi ai principi ed agli insegnamenti evangelici, agisce ed opera in piena autonomia, nel rispetto delle libertà individuali e sulla base dei principi della democrazia e della partecipazione, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
  • ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 del D.Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
  • non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi dì gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse;
  • in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione mposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

  1. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Verona, Viale Spolverini, 2/a -37131 - Verona

Il Consiglio direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città.

L'Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

  1. 3 - Durata

La durata della presente Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050. L'Assemblea potrà prorogare tate durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

Le quote associative annuali devono essere versate entro il termine dell'approvazione del rendiconto annuale.

  1. 4 - Attività

L'Associazione svolge le seguenti attività:

  • assistenza sociale e socio-sanitaria, verso soggetti svantaggiati, disabili fisici, psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee, tossicodipendenti, alcolisti, indigenti, anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico, minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza, profughi, immigrati non abbienti, persone che hanno perso il lavoro e/o persone in condizione di bisogno.
  • la promozione della crescita sociale e culturale delle persone più indifese ed indigenti;
  • la promozione e il supporto alle attività formative in campo sociale, umano, culturale, ricreativo, scientifico ed etico, rivolte alle persone vertenti in condizioni di disagio sociale economico e familiare;
  • la promozione, la realizzazione ed il sostegno di progetti di sviluppo nel campo culturale, sociale, sanitario, economico, pedagogico nelle diverse età della vita, rivolti a persone particolarmente disagiate a livello sociale, economico e familiare;
  • l'inserimento nel mondo del lavoro di persone disagiate a causa di disabilità fisiche e/o psichiche;
  • la promozione e la gestione di attività educative, didattiche e di formazione professionale in tutti i settori sociali (sanitario, sociale, assistenziale, agricolo, industriale, artigianale, culturale e di prevenzione), rivolte a persone (adulti e minori) svantaggiate a causa di difficoltà socio economiche e familiari che ne ostacolano o impediscono, o che ne hanno ostacolato o impedito, la formazione;
  • la promozione, il supporto e lo sviluppo di ogni forma dì processo mirante a garantire l'autonomia, l'indipendenza, la tutela dei diritti civili e l'edificazione personale delle persone più indifese e disagiate a livello sociale, economico e familiare;
  • la creazione e lo sviluppo di strutture di accoglienza e di sostegno delle persone anziane in stato di disagio economico, sociale e familiare, anche mediante strutture di supporto, di consulenza ed assistenza sociale;
  • la promozione dell'adozione a distanza di minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;
  • la collaborazione con attività esistenti, pubbliche e private che perseguono scopi non in contrasto con le finalità dell'associazione;
  • tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico, comprese le biblioteche ed altri beni di cui al decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n.42, con particolare riferimento agli archivi di Stato.
  1. 5 - Soci

Fanno parte dell'Associazione:

  • i costituenti;
  • i promotori;
  • le persone che, mosse da spinto di solidarietà, condividono te finalità dell'ente, ovvero che siano in possesso dei seguenti requisiti: competenza medica, infermieristica, esperienza in materia assistenziale o scolastico-educativa o requisiti specifici in linea con gli scopi associativi e versino le eventuali quote associative qualora siano determinate dall'Assemblea;
  • le persone e gli enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari benemerenze nell'assistenza e nei confronti dell'Associazione.

Sono soci pertanto quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Comitato.

I soci possono svolgere anche attività non retribuita.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è il comitato direttivo.

Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione

II presente statuto esclude ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale dell'organizzazione.

Il numero di soci è illimitato.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità

associative é espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita

  1. 6 - Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto di:

  • partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale);
  • votare direttamente o per delega alle assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto/dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'istituzione;
  • svolgere il lavoro preventivamente concordato;
  • partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
  • usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
  • conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
  • recedere dall'appartenenza all'organizzazione;
  • dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sono obbligati a:

  • rispettare le norme del presente statuto;
  • pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea;
  • mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione;
  • svolgere le attività preventivamente concordate;
  • contribuire al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione e prestare nei modi e nei termini concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.
  1. 7 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio viene meno in seguito a:

  • dimissioni volontarie;
  • mancato versamento della quota associativa per due anni;
  • rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;
  • morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
  • indegnità deliberata dal Consiglio direttivo;
  • esclusione per morosità del socio nel pagamento delle quota associativa annuale;
  • sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.
  1. 8 - Risorse economiche

Le risorse economiche e finanziarie della associazione provengono da:

  • contributi ed elargizioni degli aderenti (es. quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
  • contributi dei privati;
  • contributi di enti pubblici e privati;
  • entrate derivanti dalle attività elencate all'articolo 4;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • attività di raccolta fondi da devolvere in beneficenza ai soggetti vertenti in condizioni di disagio economico, sociale e familiare, secondo le previsioni della (circolare n. 59 del 2007 - Agenzia Entrate);
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Comitato.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente, del Segretario o di un delegato.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dal comitato direttivo.

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione o ratifica da parte del comitato direttivo che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera dell'Assemblea ordinaria (ovvero altro organo competente) di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell'atto costitutivo o nello statuto.

  1. 9 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea;
  • il Comitato direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei revisori dei conti.
  1. 10 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti. Essa si riunisce:

  • in via ordinaria, una volta all'anno;
  • in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Il Presidente convoca l'Assemblea almeno 15 giorni prima della data fissata perla riunione con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax o via mail) contenente l'ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presentì in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Ciascun socio ha diritto ad un voto. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di Associazione.

Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

  • eleggere i membri del Comitato;
  • eleggere i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
  • approvare il programma di attività proposto dal Comitato;
  • approvare il bilancio preventivo;
  • approvare il bilancio consuntivo;
  • approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 19;
  • stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.
  1. 11 - Comitato

L'Assemblea elegge il Comitato che è composto da un numero di membri variabile da sette a undici membri.

Una volta ogni sei mesi il Comitato deve riunirsi.

Il Presidente convoca le riunioni almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, mail) contenente l'ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci. In questo caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venticinque giorni dalla convocazione.

li Comitato è regolarmente costituito:

  • in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti;
  • in seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato ha i seguenti compiti:

  • eleggere il Presidente;
  • assumere il personale;
  • nominare il segretario;
  • fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
  • sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
  • determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel pro
  • gramma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
  • accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
  • ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  • nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione.
  1. 12 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Comitato a maggioranza dei propri componenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato.

In caso, di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Comitato più anziano di età.

  1. 13 - Segretario

Il Segretario supporta il Presidente e ha i seguenti compiti:

  • predispone la tenuta e l'aggiornamento del libro dei soci;
  • disbriga la corrispondenza;
  • redige e conserva i verbali delle riunioni degli organi collegiali;
  • prepara lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato entro il mese di settembre;
  • prepara lo schema del progetto del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato entro il mese di febbraio;
  • è tenuto alla conservazione della documentazione dei registri e della contabilità dell'Associazione;
  • provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato;
  • è a capo del personale.
  1. 14 - Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è facoltativo ed è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti; è eletto dall'Assemblea ed elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti dei Codice civile.

Esso agisce:

  • di propria iniziativa;
  • su richiesta di uno degli organi;
  • oppure su segnalazione anche di un solo socio comunicata per iscritto e firmata. Il collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.
  1. 15 - Collegio arbitrale

In caso di controversie:

  • tra gli organi;
  • tra gli organi e i soci;
  • tra i soci.

È necessario rivolgersi ad un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai primi due o, in difetto d’accordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Verona il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

  1. 16 - Durata delle cariche

Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

  1. 17 - Quota sociale

L'Assemblea provvede a stabilire la quota associativa a carico dei soci.

La quota associativa:

  • è annuale;
  • non è frazionabile;
  • non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione.

Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

  1. 18 - Bilancio o rendiconto

Annualmente debbono essere redatti, a cura del Comitato, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

 

  1. 19 - Modifiche allo statuto

Le proposte di modificazione allo statuto e dell'atto costitutivo possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

  1. 20 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere disposto dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo.

La proposta dev'essere deliberata dall'Assemblea con la maggioranza dei 3/4 dei voti degli associati aventi diritto.

  1. 21 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alte vigenti disposizioni legislative in materia.

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